Art. 2.
(Norme sui modelli organizzativi).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i servizi di salute mentale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i princìpi e criteri ivi stabiliti.
      2. La prevenzione e la cura delle malattie mentali sono effettuate attraverso il dipartimento di salute mentale (DSM).
      3. I DSM attuano la prevenzione e la cura delle malattie mentali sul territorio o su parte del territorio dell'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza e hanno la responsabilità della cura del malato e del suo recupero sociale, in relazione al suo stato. Il responsabile del DSM deve essere un medico psichiatra con esperienza e capacità direttive ed è nominato dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme legislative e contrattuali, previo parere, non vincolante, di appositi organismi rappresentativi dell'utenza. I DSM comprendono le seguenti strutture, di cui almeno una per ogni tipo:

          a) centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilità del malato in tutti i suoi aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge attività anche di urgenza, è aperto 24 ore su 24 ed è articolato su tutto il territorio nazionale. In particolare ha il compito di:

              1) curare il malato al suo domicilio;

 

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              2) assicurare al malato un'attività lavorativa e sociale compatibile con le sue possibilità;

              3) assicurare una adeguata attività di day-hospital, anche attraverso convenzioni, comprendenti attività ricreative e lavorative. I day-hospital devono essere dotati di almeno 10 posti ogni 100 mila abitanti e devono essere aperti per almeno 50 ore settimanali;

              4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario od obbligatorio, del malato nelle strutture di tipo residenziale, liberamente scelte dal malato stesso o dai suoi familiari, anche se non facenti parte del territorio di competenza del DSM;

              5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture, tenendone informati i familiari o i conviventi;

              6) assicurare al malato i necessari esami periodici sul suo stato fisico di salute, oltre agli esami preliminari volti ad escludere eventuali fattori organici della malattia;

              7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni convenzionate, il servizio di emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24 per le situazioni in cui è richiesto un intervento domiciliare;

          b) struttura residenziale con assistenza continuata (SRA): è destinata ai pazienti che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari od obbligatori, non erogabili a domicilio o nei day-hospital. Tali strutture devono essere dotate di adeguati spazi verdi e di ricreazione. Le strutture per giovani e per adulti devono assicurare al malato, per almeno quattro ore al giorno, attività lavorative, ricreative e di attività fisica. Deve essere assicurato, considerate le strutture pubbliche e le strutture convenzionate, un numero di posti corrispondenti ad almeno 80 ogni 100 mila abitanti. Ogni struttura non può avere più di 50 ospiti. In ogni regione devono essere organizzate almeno tre SRA per accogliere i malati più gravi, pericolosi

 

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per sé e per gli altri o che rifiutano l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in tali strutture regionali. Le SRA sono suddivise in tre gruppi:

          1) per giovani da 15 a 25 anni di età, prevedendo la possibilità di accogliere anche i giovani dai 14 ai 22 anni di età;

          2) per adulti;

          3) per anziani con autosufficienza limitata o non autosufficienti.

      4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3 possono essere raggruppate in una unica zona o gruppo di edifici, qualora questo garantisca una migliore efficacia nella continuità dei trattamenti terapeutici.
      5. I DSM hanno l'obbligo di collaborare con le autorità scolastiche per compiti di prevenzione delle malattie mentali e di informazione al corpo insegnante e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.
      6. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si possono dotare di un reparto psichiatrico con compiti di terapia dei malati in fase acuta o in situazione di emergenza, nonché per l'effettuazione di esami clinici dei malati che richiedano la degenza ospedaliera.
      7. Almeno un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere dotato di un servizio di pronto soccorso psichiatrico, in cui è assicurata la presenza di uno psichiatra 24 ore su 24.
      8. Al personale dipendente dall'amministrazione dell'ospedale di cui al comma 7 è fatto obbligo, al momento del ricovero del paziente, di richiedere immediatamente informazioni su di esso e la sua cartella clinica al CSM di appartenenza, di tenere informato il CSM delle terapie effettuate, avvisarlo preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo le modalità con cui è assicurata la continuità delle terapie al paziente.

 

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